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Il Quotidiano del Professionista.
 

Una associazione ha chiesto chiarimenti sulle procedure da adottare per l’acquisizione di beni strumentali per i quali intende usufruire del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dalla Finanziaria 2007.

In particolare, la circolare delle Entrate 38/2008, che detta le regole applicative della "Visco-Sud" in conformità agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, indica che gli investimenti effettuati tramite leasing sono agevolabili solo se i contratti contengono “l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”. Questa norma, secondo l’associazione, sembra contraddire quella più generale che prevede la facoltà, e non l’obbligo, da parte dell’utilizzatore di riscattare i beni oggetto del contratto, al termine del periodo di locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Alla luce di quanto esposto, l’istante chiede di verificare se sia possibile esercitare il diritto di opzione di acquisto a partire dalla finita locazione, avvalendosi di uno scambio di corrispondenza in cui l’impresa utilizzatrice esprime “ora per allora” l’intenzione di riscattare, al termine del contratto di leasing, i beni assoggettati e la società di intermediazione finanziaria, o la banca concedente, prende atto della volontà dell’utilizzatore di esercitare il diritto di opzione allo scadere del contratto.

 

A queste argomentazioni dà risposta la risoluzione n. 4/E del 7 gennaio, con la quale l’Agenzia precisa che, ai fini della concessione del bonus fiscale per gli investimenti, le operazioni di locazione finanziaria si fondano su una “sostanziale” equiparazione tra l’acquisto o la realizzazione del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing; su questa interpretazione insistono anche i principi contabili internazionali (in particolare, lo IAS 17) che si basano sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Per quanto riguarda i contratti di leasing relativi a beni agevolati, per una corretta applicazione del credito d’imposta,  deve essere inserita una clausola che prevede la possibilità di anticipare il diritto di opzione da parte dell’utilizzatore. E questo anche in attuazione di quanto contenuto nella normativa comunitaria e nella disciplina contrattuale interna. Così facendo, l’impresa utilizzatrice esercita al momento della stipula del contratto l’opzione di riscatto del bene che è alla base del contratto di leasing, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione a condizione che tutte le obbligazioni contrattuali siano state regolarmente adempiute.

In riferimento, poi, ai contratti stipulati precedentemente alla emanazione della circolare 38/2008 e privi della clausola di riscatto, l’esercizio anticipato dell’opzione può essere attuato tramite documentazione scritta con cui l’impresa utilizzatrice dichiara di esercitare l’opzione irrevocabile di riscatto del bene, con effetti a partire dal giorno in cui la locazione cessa. A tal fine, non è necessaria alcuna presa d’atto da parte della società di leasing, restando salva la necessità che, all’atto di fruizione del credito d’imposta, sia effettivamente dimostrato l’esercizio dell’opzione di riscatto.


Fonte: Agenzia Entrate

Un’ operazione di finanziamento posta in essere mediante un contratto di factoring è rilevante ai fini della thin capitalization rule prevista dal comma 4 dell’articolo 98 del Tuir. Il contratto di factoring, infatti, secondo la normativa vigente è un contratto atipico caratterizzato da un finanziamento. E se il debitore riesce a dimostrare che il finanziamento è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che, conseguentemente, lo stesso sarebbe stato ottenuto anche da terzi sulla base della sola garanzia costituita dal proprio patrimonio sociale, allora è possibile disapplicare la disciplina limitativa sulla thin capitalization.

E’ la risposta contenuta nella risoluzione n. 5/E del 7 gennaio, con cui l’agenzia delle Entrate ha però precisato che la verifica dei presupposti che prevedono un’esenzione dalla disciplina limitativa è possibile solo in sede di accertamento, tenendo conto dell’importo, delle caratteristiche del finanziamento ricevuto e dell’effettiva capacità di credito della società. Di conseguenza, il controllo della sussistenza delle condizioni per l’applicazione non può essere oggetto di valutazione in sede d’interpello preventivo.

La risposta dell’Agenzia prende le mosse dal caso di una Spa che ha stipulato con una sua succursale residente nel Regno Unito un contratto di factoring in base al quale la prima cede alla seconda i crediti che derivano dalla vendita ai concessionari di automobili e prezzi di ricambio. I crediti diventano liquidi ed esigibili alla scadenza di 90 giorni dalla consegna dei beni ai concessionari. A sua volta, la succursale italiana corrisponde alla Spa, quale corrispettivo alla cessione dei crediti, un importo pari a quello nominale dei crediti e, a fronte dell’anticipazione rispetto al momento in cui diventano liquidi ed esigibili, la succursale estera addebita alla Spa gli interessi che intercorrono tra la data di emissione della fattura emessa dalla Spa nei confronti dei concessionari e l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Considerato che si tratta di un contratto di factoring, la Spa chiede di conoscere, ai fini delle operazioni che rientrano nella disciplina della thin capitalization rule (articolo 98 del Tuir), così come prevista prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, se al proprio caso possa essere applicata la disciplina contenuta nell’articolo 98, comma 2, lettera b, del Tuir, considerato che il finanziamento è pari all’ammontare dei crediti commerciali sorti nei confronti dei concessionari ed è garantito dai crediti stessi.

L’Agenzia ha preliminarmente ricordato che, fino al 31 dicembre 2007, l’articolo 98 del Tuir prevedeva una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi (thin capitalization rule), in base alla quale erano indeducibili dal reddito d’impresa “…le remunerazioni dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate nel caso in cui la sommatoria di detti finanziamenti eccedesse di almeno quattro volte il patrimonio netto contabile riferibile ai medesimi soci qualificati ovvero loro parti correlate”.

Il comma 2, lettera b, dello stesso articolo, mitigava la disciplina limitativa nel caso in cui il contribuente debitore avesse dimostrato che i finanziamenti rilevanti erano giustificati dalla propria capacità di credito e, di conseguenza, erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare 11/2005, ha inoltre già chiarito che l’autonoma capacità di credito sussiste anche nel caso di un prestito obbligazionario e quando il finanziamento è ottenuto dalla società debitrice soltanto sulla base della garanzia fornita dalle azioni della stessa società finanziata, rilasciate in pegno dai soci. In questo caso, infatti, il terzo finanziatore è garantito dal valore delle partecipazioni e, in particolare, dal corrispettivo che otterrebbe dalla vendita delle azioni.

Infine, l’Agenzia ricorda che la disciplina limitativa in questione trova applicazione, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, fino al 31 dicembre 2007, considerato che la Finanziaria 2008 ha provveduto ad abrogarla dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.


Fonte: Agenzia Entrate

In tema di portabilità dei mutui per la prima casa, a tasso variabile, stipulati entro il 31 Ottobre 2008, è intervenuto il Decreto anti-crisi. Tale decreto ha introdotto una disposizione legislativa, secondo la quale se gli interessi oltrepassano il tetto del 4 per cento, l'eccedenza sarà a carico dello Stato, a titolo di aiuto nei confronti dei mutuatari. I mutuatari possono altresì recarsi presso un altro istituto bancario, contrattare un nuovo mutuo, estinguere il precedente mutuo e cominciare a versare le rate alla nuova banca. Occorre però fare attenzione al fatto che, i mutui sottoscritti a partire dal 1° Novembre 2008, non sono soggetti alla disposizione legislativa, che prevede la soglia degli interessi passivi al 4 per cento.
  Wed, 07 Jan 2009 18:50:00 +0100

L'articolo 6 del Decreto Legge numero 185 del 2008, ha introdotto una deducibilità parziale dell'Irap; pur tuttavia, tale disposizione legislativa presenta alcuni problemi di funzionamento. Rimane dubbio il fatto se la deduzione possa spettare anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia realmente sopportato spese per il personale dipendente e interessi passivi. Le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e le altre disposizioni di attuazione, saranno oggetto di un prossimo provvedimento del Direttore delle Entrate.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Massima:

In tema  di  imposte  sui  redditi,  in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre

1986, n.  917,  art.  6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo

risarcitorio possono  costituire  reddito imponibile ma solo quando abbiano la

funzione di  reintegrare  un  danno  concretatosi  nella mancata percezione di

redditi.                                                                     

                                                                             

*Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria       

Testo:

                         Svolgimento del processo                            

                                                                             

    M.V. otteneva  la  condanna  del  suo datore di lavoro al risarcimento dei

danni da  demansionamento  liquidati  dal  Pretore  di Milano (con sentenza n.

3660 del  22  ottobre 1997) in somma pari a L. 101.385.309. La Banca Nazionale

dell'Agricoltura, datore   di   lavoro   del  V.,  gli  accreditava  la  somma

detraendo le  ritenute  fiscali pari a L. 41.567.976 che versava all'Esattoria

Imposte dirette di Roma.                                                     

    M.V. presentava  quindi  istanza  di rimborso dell'IRPEF per L. 45.380.000

e impugnava  il  silenzio  rifiuto  dell'amministrazione finanziaria; riteneva

infatti che  la  somma  di  cui alla condanna emessa dal Pretore di Milano non

era soggetta  a  imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava

alcuna reintegrazione  di  reddito  patrimoniale non percepito ma piuttosto il

risarcimento del  danno  alla  professionalita'  e  all'immagine  derivato dal

demansionamento.                                                             

    Il ricorso   del   contribuente  veniva  respinto  in  primo  grado  dalla

Commissione Tributaria  Provinciale  (sentenza n. 87/10/01) e in appello dalla

Commissione Tributaria   Regionale   di  Milano  (sentenza  n.  45/23/03)  che

interpretava le  disposizioni  del  D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, e

quelle del  D.L.  n. 41 del 1995, nel senso dell'imponibilita' dell'indennita'

percepita dal  contribuente  per  essere in generale soggette "a tassazione le

somme e  i  valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di

provvedimento dell'autorita' giudiziaria relativa a questioni di lavoro".    

    Ricorre per cassazione M.V. affidandosi di impugnazione.                 

    Si difendono con controricorso il Ministero e l'Agenzia delle Entrate.   

                                                                             

                           Motivi della decisione                            

                                                                             

    Con il  primo  motivo  di  ricorso  si  deduce,  in relazione all'art. 360

c.p.c., n.  3,  la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986,

art. 1,  art.  6,  comma 2, art. 48 e D.L. n. 41 del 1995, art. 32 (convertito

in L. n. 85 del 1995).                                                       

    Con il  secondo  motivo  di  ricorso  si deduce, in relazione all'art. 360

c.p.c., n.  5,  la  omessa,  insufficiente e contraddittoria motivazione su un

punto decisivo della controversia.                                           

    Il ricorrente  insiste  nel  sottolineare  la  natura  di risarcimento non

patrimoniale e  non  derivante dall'accertamento di una perdita reddituale del

suo credito  accertato  in  giudizio  nei  confronti  del  datore  di lavoro e

rivendica quindi  il  suo  diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente

detratte dalla  somma  corrisposta  dal  datore  di  lavoro  e  non restituite

dall'amministrazione finanziaria.  Fa  rilevare  a  tale proposito che nessuna

diminuzione stipendiale   si   era   verificata   nel   quadro  dell'accertato

demansionamento e     afferma    l'erroneita'    dell'interpretazione    delle

disposizioni di  cui  al  D.P.R.  n.  917  del  1986 e al D.L. n. 41 del 1995,

recepita dalla CTR milanese.                                                 

    Il ricorso e' manifestamente fondato.                                    

    La giurisprudenza  di  legittimita'  e'  ferma nel ritenere che in tema di

imposte sui  redditi,  in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

art. 6,  comma  2,  le  somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio

possono costituire  reddito  imponibile  ma solo quando abbiano la funzione di

reintegrare un   danno   concretatosi  nella  mancata  percezione  di  redditi

(Cassazione civile  sezione  5^  n.  9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21

maggio 2007).   Sicche'   ad   esempio   non  sono  assoggettabili  a  tributo

l'indennita' corrisposta  dal  datore  di lavoro, a titolo di risarcimento del

danno, per  la  reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore

oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.                           

    Il ricorso  va  pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza

impugnata e  decisione  nel  merito  di  accoglimento del ricorso introduttivo

del contribuente  diretto  all'accertamento  della non soggezione a tassazione

IRPEF della   somma   percepita  dalla  Banca  Nazionale  dell'Agricoltura,  a

seguito della  sopracitata  sentenza  n. 3660/1997 del Pretore di Milano, e al

conseguente diritto  al  rimborso delle ritenute fiscali effettuate dal datore

di lavoro.                                                                   

    Sussistono i  presupposti  di  legge  per  la  compensazione  delle  spese

dell'intero giudizio.                                                        

                                                                             

                                    P.Q.M.                                   

                                                                             

    La Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa la sentenza impugnata e, decidendo

nel merito,  accoglie  il  ricorso  introduttivo  proposto  in primo grado dal

contribuente. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio.


Fonte: Min.Finanze

  Tue, 06 Jan 2009 14:32:00 +0100

Pubblicate on-line sul sito de Il Commercialista in Rete le scadenze per i mesi di gennaio e febbraio 2009.

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All'interno dei gruppi multinazionali è sempre più diffusa la stipula di accordi per cui alcune attività vengono gestite e coordinate da una sola impresa (di regola la holding), e ciò per  ridurre le diseconomie connesse alla presenza di funzioni similari in tutte le imprese del gruppo. Nello specifico, tali accordi possono prevedere: attività di assistenza e supporto tecnico; attività di assistenza amministrativa in campo legale, contabile e fiscale; attività di marketing, finalizzate alla creazione di una immagine di gruppo; la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo. Le forme contrattuali comunemente utilizzate per disciplinare i rapporti di service infragruppo si differenziano in relazione alle modalità di determinazione del compenso da corrispondersi alla società del gruppo fornitrice dei servizi. Nello specifico, gli schemi utilizzabili sono i seguenti: il service agreement, in base al quale il compenso viene determinato senza correlazione alcuna con gli oneri sostenuti dalla società fornitrice; il cost-sharing agreement, in base al quale il compenso è basato sulla suddivisione del costo sostenuto dalla società fornitrice fra tutte le società del gruppo.

La rilevanza fiscale dei contratti di service 

Atteso il loro potenziale impatto elusivo, i contratti di service infragruppo sono vagliati dall'Amministrazione finanziaria con estrema attenzione, e ciò al fine di accertare che la loro stipula risponda a logiche di carattere economico e non ad esigenze di pianificazione tributaria. Una strumentale alterazione del valore normale dei servizi resi o ricevuti potrebbe infatti risolversi nella illegittima riduzione del carico fiscale del gruppo. In ordine ai requisiti richiesti per la rilevanza fiscale dei rapporti di service, è il caso di precisare che gli oneri sostenuti da una società per fruire dei servizi erogati infragruppo, per essere deducibili dal reddito d'impresa, debbono, in primo luogo, soddisfare gli ordinari requisiti previsti dalla normativa tributaria, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza. Occorrerà pertanto che i servizi di cui trattasi siano necessari alla gestione ed alla organizzazione della singola società del gruppo nonché funzionalmente collegati ai redditi dalla stessa prodotti. Il requisito dell'inerenza non è però l'unico richiesto, affiancandosi ad esso quelli della competenza, della certezza e della oggettiva determinabilità.

Il corredo documentale

Il soggetto interessato alla deducibilità dell'onere dovrà così dotarsi  di  un  corredo  documentale  in  grado  di  attestare  l'effettività  delle prestazioni nonché il riferimento alla ultimazione dei servizi. In particolare, secondo l'Ocse "il contribuente deve preparare materiale scritto che documenti gli sforzi effettuati per conformarsi al principio di libera concorrenza, comprendendo anche le informazioni alla base del transfer price, i fattori considerati ed i metodi selezionati; è logico per le Amministrazioni fiscali aspettarsi che i contribuenti, nel corso della determinazione del loro transfer pricing per una particolare attività imprenditoriale, preparino o si procurino i documenti relativi alla natura dell'attività e dello stesso transfer pricing e, inoltre, conservino gli stessi per produrli, se necessario, nel corso della verifica fiscale" la deducibilità fiscale degli oneri derivanti da un rapporto di service, tuttavia, non è vincolata al solo rispetto dei requisiti 'ordinari', occorrendo, in aggiunta, che il servizio reso dalla controllante generi una utilità non occasionale in capo alle consociate. In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria è necessario non soltanto che l'attività svolta dalla capogruppo si traduca in un reale 'vantaggio' per le società fruitrici dei servizi ma anche che il rapporto di service non sia volto a concretizzare la funzione di coordinamento propria della capogruppo (c.d. funzione di 'azionista').

L'analisi di un caso pratico

L'esame dei rapporti intercorsi tra la Alfa Spa e la controllante Alfa holding (società di diritto olandese socio unico di Alfa Spa) ha evidenziato quanto segue. In esecuzione di specifico contratto di service, Alfa holding si obbliga a fornire alla propria controllata italiana assistenza di tipo amministrativo-contabile. Gli oneri da esso derivanti (120mila euro) sono stati imputati da Alfa Spa al conto intestato 'Assistenza amministrativa', classificato fra i componenti ordinari di cui alla voce B.7 di conto economico. In particolare, i riscontri eseguiti hanno evidenziato che l'assistenza fornita dalla holding alla consociata italiana ha riguardato: la predisposizione del package reporting di gruppo (manualistica predisposta da Alfa holding allo scopo di omogeneizzare le procedure fra tutte le società facenti capo al gruppo Alfa); la consulenza in materia di osservanza dei principi contabili Ias/Ifrs, essenziale per la redazione del bilancio consolidato di gruppo ma non utile per Alfa Spa, che predispone il bilancio secondo gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, così come interpretati ed integrati dai principi contabili emanati dall'organismo italiano di contabilità. Risulta pertanto evidente che i servizi resi dalla casa madre, sommariamente descritti ai punti che precedono, non generino utilità alcuna in capo alla consociata Alfa Spa, e ciò in quanto inequivocabilmente volti a concretizzare la funzione di coordinamento propria della capogruppo (c.d. funzione di 'azionista').

La posizione dell'agenzia delle Entrate

In materia, l'Amministrazione finanziaria si è espressa fin dal 1980 con la circolare n° 32, secondo cui "Alcuni dei servizi resi alle affiliate ineriscono (…) alla struttura multinazionale dell'impresa e, in particolare, alla circostanza che questa costituisce un'entità economica nella quale tutte le unità giuridicamente autonome che ne fanno parte sono soggette, in qualche misura, ad un coordinamento globale predisposto talvolta anche nell'interesse delle singole affiliate ma soprattutto finalizzato al soddisfacimento della esigenza di 'controllo' della capogruppo, tipica espressione della sua qualità di azionista". Gli oneri riconducibili a quest'ultima fattispecie risulteranno pertanto indeducibili per i soggetti che li hanno sostenuti. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, appare legittimo non attribuire rilevanza fiscale all'importo di  120 mila euro, corrisposto da Alfa Spa ad Alfa holding in esecuzione del contratto di service che occupa.


Fonte: Agenzia Entrate

  Tue, 06 Jan 2009 12:44:00 +0100

L’indagine sulla sussistenza dei presupposti per l’imposizione va rivolta agli elementi di cui all’articolo 2247 cc: l’intenzionale esercizio in comune tra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e il conferimento a tal fine dei necessari beni o servizi (Cassazione, sentenza n. 29437/2008).

 

La vicenda

Sulla scorta di pvc della Guardia di finanza, l’ufficio delle Entrate accertava nei confronti di un contribuente un reddito derivante da una supposta società di fatto costituita con un altro soggetto (nel frattempo dichiarato fallito), titolare di impresa individuale di servizi.

 

Il presupposto impositivo si fondava sulla contestazione dei seguenti elementi:

-         utilizzazione di operai nonché di un furgone dell’altro soggetto

-         detenzione di merce e disponibilità di magazzini di quest’ultimo

-         realizzazione di lavori appaltati dall’altro soggetto/presunto socio.

Il dibattito si incentrava così sull’esistenza o meno di una società di fatto tra i due (apparenti) soci.

 

La Commissione tributaria di primo grado ha escluso l’esistenza di tale autonomo soggetto passivo d’imposta e analogamente il Tribunale fallimentare ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per affermare l’esistenza del vincolo societario.

 

La Commissione regionale, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha argomentato che gli elementi raccolti in sede istruttoria e trasfusi nell’atto impositivo non provavano l’esistenza di rapporti interni propri del vincolo societario, quali la creazione di un fondo comune e il riparto degli utili, non essendo sufficiente, in ambito tributario, la mera apparenza del vincolo di fronte ai terzi, mentre in via di ragionevolezza sarebbe stato opportuno considerare che l’altro socio, che nella sua attività fruiva di notevoli commesse dall’impresa di cui il contribuente resistente era dipendente, aveva tutto l’interesse, per preservare i rapporti con la committente, a favorire l’attività autonoma di quest’ultimo.

 

Avverso la sentenza del riesame l’Amministrazione finanziaria propose ricorso per cassazione, in base a due motivi di impugnazione, così strutturati:

con il primo, censura il giudicato per violazione di legge (articoli 2297 e 2727 c.c.), sostenendo che nei rapporti esterni l’esistenza di un vincolo sociale può desumersi dalla mera esteriorizzazione tratta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovra individuale indiscutibilmente consociativa. La sentenza impugnata avrebbe quindi adottato un criterio equivoco per accertare l’esistenza del vincolo societario, confondendo i segni esteriori (necessari per l’affidamento dei terzi) con la valutazione della realtà effettiva

con il secondo, deduce insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno del proprio assunto, quali – oltre quelli sopra rilevati – l’appalto di lavori da parte del contribuente in nome e per conto del socio, la retribuzione di operai dipendenti dall’altro soggetto ma diretti nei lavori dal contribuente medesimo, che avrebbero dovuto far concludere positivamente la questione.

 

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 29437 depositata il 17 dicembre 2008, affronta innanzitutto l’esame del quesito prospettato nell’ambito del primo motivo di gravame dall’Amministrazione ricorrente, nei seguenti termini: “Se in materia tributaria i criteri di identificazione della società di fatto onde verificare resistenza dei presupposti per applicare norme impositive concernono indici di esteriorizzazione dell’attività sociale che dimostrino al Fisco e non necessariamente a terzi, la reale esistenza del vincolo societario, anziché la percezione incolpevole dell’apparenza di esso, a prescindere dalla sua effettiva esistenza”.

 

Il consesso, dando risposta positiva al quesito, motiva che l’esistenza di un’attività imprenditoriale societaria richiede, ai fini fiscali:

sia il requisito dell’apparenza dei vincolo sociale nei confronti dei terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza di tale società

sia l’effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo, che l’Amministrazione può provare anche in via di presunzione.

L’indagine in tal senso va quindi condotta - ad avviso della Suprema corte - con riferimento agli elementi richiesti dall’articolo 2247 c.c., per la sussistenza di un’attività societaria di fatto, consistenti nell’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e conferimento per tale scopo dei necessari beni e servizi.

Queste erano le argomentazioni che avrebbero dovuto essere valutati, mentre il giudice di merito ha omesso, secondo della Corte, la valorizzazione di una serie di elementi fattuali, così circostanziati:

 ha negato la sussistenza dei predetti indici di esteriorizzazione del vincolo, riducendo così gli intensi rapporti commerciali (affectio societatis) a un mero scambio di favori fra i due

ha eluso il tema contabile che necessariamente comportava, per lavori svolti con siffatte modalità, se non un vero e proprio fondo comune, quantomeno una contabilità mista, anche a prescindere dalla cointestazione di conti correnti, i cui utili non potevano che riverberare i propri effetti nei confronti di entrambi i soci (rectius, società).

In sostanza, il giudice dell’appello avrebbe dovuto esaminare i fatti di causa con molta più attenzione, compito che spetterà ora al giudice del rinvio, che dovrà attenersi agli schemi tracciati dalla Suprema corte.

 

Osservazioni

Con la pronuncia in commento - che costituisce il terzo intervento su analoghe questioni, dopo le sentenze nn. 27088 e 27089, tutte di segno favorevole all’Amministrazione finanziaria - la Suprema corte, ribaltando completamente le rationes decidendi dei precedenti gradi del giudizio, ha confermato il proprio orientamento circa la prova, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto (sentenze 4415/1991, 10695/1997, 15538/2002 e 27775/2005), secondo cui, in tema di imposte sui redditi, qualora l’Amministrazione ipotizzi la costituzione di una società di fatto esercente attività commerciale, l’indagine sulla sussistenza dei presupposti per l’imposizione non va condotta con riguardo ai requisiti dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività, assunti dall’articolo 2082 c.c. quali indici della professionalità necessaria per l’acquisto della qualità di imprenditore individuale, ma con riferimento a quelli richiesti dall’articolo 2247 c.c. (intenzionale esercizio in comune tra i soci di un’attività commerciale a scopo di lucro e conferimento a tal fine dei necessari beni o servizi), atteso che la disciplina tributaria (articoli 5, terzo comma, lettera b), e 6, terzo comma, del Tuir) non richiede, ai fini della tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito se non la ravvisabilità nel suo oggetto dell’esercizio di un’attività commerciale, e che la costituzione di una società è ammessa anche per l’esercizio occasionale di attività economiche (sentenza n. 15538/2002).

Quindi, ai fini della qualificazione di una società di fatto nei rapporti di diritto tributario, l’esigenza è quella di verificare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle norme impositive, sicché è necessario accertare l’effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza (sentenze 27775/2005, 7164/1996). Tali elementi possono essere provati dall’Amministrazione anche soltanto in via presuntiva (sentenza 10695/1997), nel qual caso spetterà al contribuente fornire prova contraria e negativa di inesistenza dei fatti addebitati (per tutte, in linea generale, sentenza 16379/2008).


Fonte: Agenzia Entrate

Un punto di assoluta novità del modello Unico 2009 - la cui bozza è disponibile da tempo sul sito internet dell'Agenzia - è rappresentato dal quadro CM (contribuenti minimi). Il 2008, infatti, è il primo anno di applicazione del regime semplificato per "piccoli" imprenditori e professionisti, introdotto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008. Per la prima volta, dunque, dovrà essere compilato questo quadro che presenta regole completamente nuove.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione. Si applica, quindi, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, il "principio di cassa" con l'ulteriore novità dell'immediata e integrale rilevanza dei costi relativi ai beni strumentali (il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell'anno di acquisto degli stessi).

E' stata anche prevista la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Ai contribuenti minimi si applica un regime ricco di semplificazioni e di esoneri. Essi, infatti:

sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa Iva

sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi

sono esenti dall'imposta sulle attività produttive (Irap)

non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri.

Il reddito prodotto dai contribuenti minimi, inoltre, è tassato con una imposta sostitutiva del 20% e a esso, quindi, non si applica il regime ordinario di tassazione ai fini Irpef.

Il reddito dei collaboratori familiari dell'impresa "minima"

Una peculiarità legata ai collaboratori familiari dell'impresa "minima" è riportata nelle istruzioni del quadro RH. In esse, infatti, si legge "...Si precisa che, nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare, si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi... i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stata versata interamente dall'imprenditore".

I collaboratori dell'impresa familiare che ha adottato il regime dei minimi non devono, pertanto, compilare il quadro RH. Il reddito è tassato tutto in capo al titolare dell'impresa familiare con applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% e i collaboratori familiari non hanno alcun obbligo dichiarativo e di versamento relativamente al reddito a essi imputato dall'imprenditore.

Detrazioni per carichi di famiglia

La tassazione in capo al titolare dell'impresa familiare del reddito imputato ai collaboratori fa sì che questi ultimi abbiano un reddito complessivo pari a zero (in assenza, ovviamente, di altri redditi).

Laddove, tuttavia, la quota di reddito imputata ai collaboratori familiari superasse il limite previsto dal Tuir (2.840,51 euro), essi non possono essere considerati fiscalmente a carico. Per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008), il reddito d'impresa nel regime dei minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo, ma rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Nelle istruzioni del "prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS (che dovrà essere compilato dal titolare dell'impresa familiare), si legge infatti: "...nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare, abbia adottato il "regime dei contribuenti minimi" deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel quadro RH del proprio modello Unico in quanto l'imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell'impresa familiare, tuttavia detto reddito rileva ai fini dell'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR".

Sarà tale prospetto, quindi, che consentirà all'Amministrazione finanziaria di "rintracciare" il reddito attribuito ai collaboratori familiari dell'impresa "minima".


Fonte: Agenzia Entrate

L'istituzione dei codici tributo per versare i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è l'oggetto della risoluzione n. 1/E del 2009. Saranno operativamente efficaci dal 13 gennaio. Devono essere esposti, nel modello "F24 accise", nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".

Chiamata alla trasmissione per tutti i soggetti coinvolti nella riscossione dei tributi comunali. Dovranno inviare i dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili e di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, con sanzioni e interessi.

Lo prevede il decreto ministeriale 10 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre. La trasmissione dovrà avvenire secondo gli standard di sicurezza previsti dai protocolli della Pubblica amministrazione.

Il provvedimento, composto di sette articoli e un allegato con le caratteristiche della trasmissione, indica quali sono i dati da inviare (sono esclusi quelli relativi ai versamenti unitari effettuati con modello F24) e i soggetti tenuti all'adempimento, cioè i Comuni, l'agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l'ente locale, i soggetti a cui gli enti locali hanno affidato la riscossione dei tributi e la società Poste italiane Spa.

Tali dati devono essere conservati in copia informatica per un periodo di tempo di sei anni a decorrere dalla data della loro trasmissione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, direzione Federalismo fiscale.

Per conoscere le istruzioni relative alla procedura e scaricare il certificato digitale, i Comuni possono accedere dal 22 dicembre a un'apposita area riservata del portale del Dipartimento delle finanze, alla pagina "Fiscalità locale".

Per quanto riguarda invece gli agenti della riscossione, gli affidatari della riscossione dei tributi locali e la società Poste italiane Spa, la richiesta del certificato digitale va effettuata alla direzione Federalismo fiscale dal responsabile del servizio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria.

I comuni che hanno previsto modalità di pagamento aggiuntive rispetto al bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario con F24, devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti eseguiti con tali modalità fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo i dati relativi ai versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. La stessa tempistica è prevista anche per gli agenti della riscossione e gli affidatari dell'Ici e dell'Iscop e per la società Poste italiane Spa in riferimento ai Comuni per i quali provvede alla rendicontazione dei bollettini.

Fonte: Agenzia Entrate

  Sat, 03 Jan 2009 22:04:00 +0100

Differita di 90 giorni la decisione sul versamento dei tre punti percentuali di riduzione concessi dal Dl anti-crisi

L'articolo 42 del decreto legge 207/2008 ("milleproroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, contiene il differimento di alcuni termini in materia fiscale.

Acconti Ires e Irap. Slitta dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 il termine entro cui un decreto del presidente del Consiglio dei ministri - previsto dal Dl 185/2008 - stabilirà le modalità e il termine per effettuare il versamento di quanto non corrisposto in sede di acconto Ires e Irap, in virtù della riduzione di tre punti percentuali dell'acconto per l'anno d'imposta 2008 concessa dal decreto "anticrisi".

Cinque per mille. Entro il 2 febbraio prossimo gli enti del volontariato e le Onlus, che hanno regolarmente presentato la domanda di ammissione al beneficio del cinque per mille per gli anni 2006 e 2007 e successivamente sono stati esclusi per mancata o tardiva produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta, potranno integrare la documentazione effettuando l'adempimento omesso e regolarizzando la propria posizione.

Trasmissione unificata retribuzioni e ritenute. Slitta di un anno - se ne riparlerà nel 2010 - l'entrata in vigore della trasmissione mensile unificata, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati rilevanti ai fini previdenziali e fiscali, attualmente forniti con il modello DM, la procedura E-mens e il modello 770.

Più tempo per Preu e imposta sugli intrattenimenti 2006. Vengono apportate alcune modifiche finalizzate all'attività di riscossione del prelievo erariale unico e dell'imposta sugli intrattenimenti relativi agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, in riferimento all'annualità 2006. In particolare, per il Preu, slittano al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010, rispettivamente, la liquidazione e l'iscrizione a ruolo, prima fissate al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009; per quanto riguarda invece l'imposta sugli intrattenimenti, la liquidazione andrà effettuata entro il 30 giugno 2009 (il vecchio termine era il 31 dicembre 2008), l'iscrizione a ruolo entro il 30 giugno 2010 (era il 31 dicembre 2009) e la notifica delle cartelle entro il 30 giugno 2011 (non più il 31 dicembre 2010).

Irap, ancora un anno per la regionalizzazione. Dal 1° gennaio 2010 (non più dal 2009), l'imposta regionale sulle attività produttive assumerà la natura di tributo territoriale a tutti gli effetti, venendo istituita da apposita legge regionale.


Fonte: Agenzia Entrate

Il decreto legge n. 185 anti-crisi contiene una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la chiusura dei bilanci e per ottenere maggiori sconti fiscali: dalla rivalutazione degli immobili, all'Iva per cassa, fino al recupero del 3% degli acconti di novembre. Spicca, tra le varie disposizioni, quella che dispone la parziale deduzione del 10% dell'Irap pagata lo scorso anno ai fini delle imposte dirette.


Fonte: Il Sole 24 Ore

I redditi derivanti da attività illecite o frutto della commissione di reati devono ritenersi imponibili, ai sensi dell'articolo 6 del Tuir, se ricompresi in alcuna delle categorie ivi contemplate e non sono intervenuti il sequestro o la confisca penali dei medesimi nel periodo d'imposta al quale sono imputabili. In tale ottica, è del tutto irrilevante l'astratta adottabilità del provvedimento di sequestro o confisca sulla base del nomen del reato, richiedendosi invece l'effettiva perdita del reddito de quo.

A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza 28574 del 2 dicembre 2008.

La controversia

Un contribuente impugnava innanzi alla Ctp un avviso di accertamento, con cui l'ufficio, sulla base di un pvc della Guardia di finanza, aveva recuperato a imposizione maggiori redditi rispetto a quanto dichiarato.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; favorevole al contribuente anche la sentenza della Ctr.

L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli articoli 6 del Tuir e 14, comma 4, della legge 537/1993, in quanto la Ctr, pur valutando legittimo l'avviso di accertamento, ha fondato la propria decisione in contrasto con le disposizioni su citate, ritenendo che si era in presenza di atti di natura illecita (appropriazione indebita) non assoggettabili a tassazione perché suscettibili di futura confisca ex articolo 240 del Codice penale.

La sentenza

La Suprema corte ha accolto il ricorso con argomentazioni che rinvengono il loro fondamento normativo nell'articolo 14, comma 4, legge 537/1993, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando sull'esatta qualificazione da attribuire alla disposizione (Cassazione, sentenze 1058/2008, 13213/2007, 8990/2007, 16504/2006).

Il problema della tassabilità dei redditi da attività illecite ha occupato a lungo dottrina e giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sul significato da attribuire al disposto del comma 4, articolo 14 della legge 537/1993. La norma prevede che nelle categorie dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir vanno ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

La norma è stata poi oggetto di una disposizione interpretativa (articolo 36, comma 34-bis, Dl 223/2006), in base alla quale, se i proventi di fonte illecita non sono riconducibili in una delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, devono essere tassati come redditi diversi.

La Cassazione ha tuttavia puntualizzato che la causa di esclusione dell'imponibilità dei proventi illeciti - quando cioè i medesimi risultano già sottoposti a sequestro o confisca penale - opera solo se il provvedimento ablatorio è intervenuto entro lo stesso periodo d'imposta nel quale il provento è maturato.

L'interpretazione discenderebbe dall'applicazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i percettori di proventi illeciti e i possessori di redditi leciti, per i quali - secondo i principi generali del sistema tributario - i redditi medesimi sono esclusi da imposizione solo se perduti nello stesso periodo d'imposta nel quale risultano prodotti.

Fonte: Agenzia Entrate

Nel caso di un'impresa inadempiente nel pagamento dei lavoratori impiegati, l'ente provinciale committente, oltre a corrispondere le retribuzioni, deve effettuare le relative ritenute e adempiere ai conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 481/e del 19 dicembre 2008 )


Fonte: Min.Finanze
  Wed, 31 Dec 2008 16:17:00 +0100

E’ stato convertito in legge il decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, che prevede benefici fiscali e altre misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

(conversione in legge del dl 158/08: testo coordinato )

Fonte: Min.Finanze

  Wed, 31 Dec 2008 16:16:00 +0100

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l'anno 2009.


legge 203/08 (gu n. 303 del 30 dicembre 2008 - so)

  Wed, 31 Dec 2008 16:15:00 +0100

Con tre comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 è stata data notizia dei nuovi elenchi dei Comuni nei quali sono state riscontrate le variazioni colturali dei terreni e identificati fabbricati non dichiarati o non pi rurali. L'Agenzia del Territorio provvede infatti agli aggiornamenti dei terreni sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2008 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) dai soggetti interessati ad ottenere i contributi agricoli.

Fonte: Il Sole 24 Ore

  Wed, 31 Dec 2008 16:15:00 +0100
L'Agenzia delle Entrate accelera i rimborsi fiscali: in una nota diffusa ieri l'Agenzia ha reso noto che entro i primi mesi del 2009 sar completato il pagamento di tre miliardi di euro a favore dei contribuenti che aspettano rimborsi Irpeg da pi di dieci anni, grazie ai fondi stanziati dal decreto anti-crisi. Sono in via di pagamento anche pi di 300 milioni di euro di rimborsi Irpef.

La Legge Finanziaria 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303, entra in vigore il 1 Gennaio 2009. Tra le disposizioni vi la proroga di una serie di sconti fiscali, in alcuni casi la stabilizzazione degli stessi: si pensi all'aliquota Irap dell'1,9% in agricoltura e la detrazione del 19% dell'Irpef per le rette degli asili nido. La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata fino al 2011.

  Wed, 31 Dec 2008 16:14:00 +0100

In prossimità della scadenza del regime transitorio, il ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali ha pubblicato un vademecum per risolvere le problematiche di carattere squisitamente tecnico e di dettaglio relative all'implementazione del libro unico del lavoro, introdotto con la "manovra d'estate" (decreto legge 112/2008).

Il prossimo anno, infatti, scatta definitivamente l'obbligo per i datori di lavoro di istituire e tenere il libro unico del lavoro in sostituzione dei "vecchi" libri paga e matricola. In realtà, la prima scadenza è fissata al 16 febbraio 2009, termine entro il quale occorrerà effettuare le registrazioni relative al mese di gennaio 2009.

La nuova disciplina consente di documentare a ogni lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'azienda, allo scopo di prevenire e contrastare il "sommerso", oltre che ridurre gli oneri burocratici ed economici a carico delle imprese.

Il ministero, visti i quesiti e i dubbi manifestati, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative per agevolare il passaggio al nuovo sistema.

Il vademecum si articola in tre sezioni:

1. modalità di tenuta e calendario presenze

2. soggetti da iscrivere nel libro unico e contenuti delle registrazioni

3. sistema sanzionatorio.

Vediamo alcune delle principali indicazioni fornite

Elaborazione e tenuta: due momenti distinti

Il datore di lavoro può, liberamente, decidere di essere egli stesso il tenutario del libro unico e di affidare a un professionista o a un'associazione di categoria l'elaborazione dello stesso senza l'obbligo di delegarlo anche alla tenuta. Il vademecum precisa, infatti, che l'elaborazione e la tenuta del libro unico sono due momenti distinti sia sul piano operativo, sia sul piano giuridico.

Centri elaborazione dati

Nel vademecum, si precisa che i Centri elaborazione dati (Ced) non possono, in nessun caso, essere tenutari del libro unico del lavoro. Essi possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle presenze del libro unico, utilizzando l'autorizzazione alla numerazione rilasciata al professionista che li assiste (individuato tra uno dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 12/1979), non potendo tale autorizzazione essere rilasciata ai Ced.

La correzione spontanea non è assoggettabile a sanzioni

Eventuali correzioni possono essere effettuate anche in data successiva al 16 del mese successivo a quello di riferimento mediante l'indicazione del dato corretto nelle annotazioni della sezione retributiva del libro unico del mese in cui la correzione è posta in essere. Il dato corretto spontaneamente non è assoggettabile a sanzioni.

Amministratore senza compensi: non c'è obbligo di istituire il libro unico

Nel caso in cui l'amministratore di una società non percepisse alcun compenso per l'opera prestata, l'impresa non sarà tenuta ad istituire il Libro Unico (ovviamente se non vi sono altri soggetti per cui sussiste l'obbligo). Laddove, invece, l'amministratore percepisse un compenso, allora, sorgerà l'obbligo di istituzione/tenuta e le registrazioni dovranno essere effettuate solo nel mese di corresponsione del compenso stesso (ad esempio, se il compenso annuo è erogato nel mese di dicembre, le registrazioni devono essere effettuate solo in tale mensilità).

I rimborsi spese vanno nel libro unico

Vanno annotati nel libro unico anche i rimborsi spese, anche se esenti fiscalmente e contributivamente. L'annotazione può anche risolversi nell'indicazione dell'importo complessivo rimborsato laddove il rimborso avvenga a piè di lista. Non vanno, invece, annotate le somme rimborsate al dipendente per le spese da lui anticipate per conto dell'azienda datrice di lavoro dietro presentazione di fatture intestate all'azienda stessa.

Le comunicazioni obbligatorie non devono essere necessariamente tenute presso la sede

Nessuna norma obbliga l'azienda a fornire immediatamente agli ispettori copia delle comunicazioni obbligatorie(1), che possono essere legittimamente affidate al soggetto che detiene il libro unico e quindi esibite successivamente all'ispezione. Tuttavia, è chiaro che, se l'ispettore non ha immediato riscontro della regolare occupazione dei lavoratori assunti nell'ultimo mese trovati in azienda, è onere del datore di lavoro ispezionato dimostrare la regolarità della propria posizione agli organi di vigilanza. Pertanto, le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori assunti nell'ultimo mese potranno essere trasmesse via e-mail o a mezzo fax quando possibile, se non sono già in possesso dei lavoratori ai quali sia stata consegnata come dichiarazione di assunzione.

La notifica certa e inequivocabile a una pubblica amministrazione evita la maxisanzione

Le registrazioni sul libro unico consentono di evitare la maxisanzione contro il sommerso soltanto nei casi in cui il datore di lavoro ha omesso per mera dimenticanza di effettuare la comunicazione obbligatoria ma il lavoratore risulta iscritto nel libro unico del mese i cui termini sono già scaduti all'atto dell'ispezione. In tutti gli altri casi, esclusivamente la comunicazione obbligatoria ovvero gli adempimenti documentali che prevedono una notifica certa e inequivocabile a una pubblica amministrazione (ad esempio, E-Mens o DM10) consentono di evitare la maxisanzione. Non sono considerati validi a tal fine altri adempimenti che, anche se obbligatori, non prevedono notifica alla pubblica amministrazione, ma soltanto atti interni aziendali.

Conclusioni

Il vademecum rappresenta un utile supporto alla comprensione delle norme che regolano l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro, avendo affrontato e risolto i dubbi interpretativi avanzati dagli operatori del settore. Il cambiamento rispetto al passato è di notevole portata: superata la fase iniziale di implementazione, si apprezzeranno a pieno i vantaggi che ne derivano, legati soprattutto alla logica semplificatrice che ha ispirato la riforma.

NOTE

1. L'articolo 4-bis del Dlgs 181/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 1184, della legge 96/2006, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti. Per effettuare tali comunicazioni, sul sito del ministero del Lavoro è stata predisposta un'area dedicata.


Fonte: Agenzia Entrate

  Wed, 31 Dec 2008 16:12:00 +0100
Sono disponibili online le "tassonomie" predisposte dall'Associazione italiana Xbrl, che anticipa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Dpcm relativo al nuovo formato elaborabile Xbrl con cui dovranno essere depositati i bilanci di esercizio nel corso del 2009. La data ufficiale di pubblicazione delle tassonomie sul sito Xbrl sar comunicata dal Cnipa al ministero dello Sviluppo economico che provveder a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire in Gazzetta Ufficiale.
  Wed, 31 Dec 2008 16:12:00 +0100

Disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate il formulario (e le relative istruzioni) da inoltrare all’Amministrazione finanziaria per usufruire del credito di imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese per le attività di ricerca e sviluppo industriale. Il modulo, previsto dall’articolo 29 del Dl 185/2008 e approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia, vale come prenotazione per l’accesso al beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283).

Il modello, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati, dovrà essere inviato per via telematica all’Amministrazione finanziaria, direttamente o tramite i soggetti abilitati:

a partire dalle ore 10,00 del 28 gennaio fino alle ore 24,00 del 27 febbraio 2009 per le attività già avviate al 28 novembre 2008

dalle ore 10,00 del 28 gennaio 2008 per i progetti avviati successivamente alla data del 29 novembre 2008. In questo caso però le prenotazioni saranno considerate successive a quelle pervenute da parte di chi già investiva in ricerca.

 

La trasmissione telematica dovrà avvenire utilizzando lo specifico prodotto di gestione “Creditofrs” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia a partire dal 22 gennaio. Chi utilizzerà stampati messi a disposizione da altri siti, dovrà accertarsi che i formulari siano conformi all’originale approvato, che contengano gli estremi del provvedimento di approvazione e l’indirizzo internet dai quali provengono.

 

L’Amministrazione finanziaria, analizzati i dati trasmessi in ordine rigorosamente cronologico rispetto alla data di arrivo invierà, per i progetti già avviati al 28 novembre, sempre per via telematica e con procedura automatizzata, il nulla osta alla fruizione del beneficio nell’esercizio in corso, se c’è copertura finanziaria, altrimenti per gli esercizi successivi.

Alle imprese che invece hanno dato vita ai progetti soltanto dopo l’entrata in vigore del decreto anticrisi, l’Amministrazione, acquisito il formulario, comunicherà loro la ricezione dello stesso e l’avvenuta prenotazione, il nulla osta per l’utilizzo del credito verrà trasmesso nei successivi 30 giorni. Costoro dovranno indicare nel formulario i costi che prevedono di sostenere entro l’anno successivo a quello di prenotazione del credito e, in ogni caso non oltre il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009.

 

Il beneficio fiscale diventa fruibile soltanto dopo il nulla osta dell’Agenzia. I crediti, infatti, sono utilizzabili fino all’esaurimento dei fondi specificatamente accantonati e il meccanismo di monitoraggio applicato consente di verificarne l’effettiva copertura finanziaria.

  Wed, 31 Dec 2008 16:11:00 +0100

Con la circolare n. 62/E del 29 dicembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito, alla luce dell’ordinanza della Corte di giustizia delle comunità europee del 16 gennaio 2008, chiarimenti sul trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all’esodo e istruzioni per la gestione del contenzioso pendente in materia.

 

Inizialmente l’articolo 19, comma 4-bis, del Tuir, nel testo valido fino al 3 luglio 2006, prevedeva l’applicazione di una aliquota agevolata sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo volontario, pari alla metà di quella normalmente applicabile alle indennità di fine rapporto. Potevano usufruire di questa agevolazioni gli uomini che, al momento dell’esodo, avessero compiuto 55 anni e le donne 50.

 

Al riguardo i giudici comunitari si sono pronunciati con sentenza del 21 luglio 2005 (causa C-207/2004) valutando che il requisito soggettivo contenuto nella norma di diritto interno fosse in contrasto con i principi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, dettati dall’articolo 14 della direttiva comunitaria del 5 luglio 2006.

Il legislatore nazionale, uniformandosi ai principi comunitari, ha, quindi, abrogato con il decreto legge 223/2006 (articolo 36, comma 23), in vigore dal 4 luglio 2006, il comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir.

 

In seguito agli effetti derivanti dalla abrogazione, l’Agenzia delle entrate era intervenuta con risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006, precisando che “... il legislatore ha ritenuto opportuno abrogare il comma 4-bis del Tuir, facendo salvi però i diritti di coloro che avevano già contrattato un piano incentivato di esodo”.

Con riferimento, poi, agli effetti della sentenza della Corte di giustizia della CE sui rapporti giuridici sorti nel periodo precedente all’emanazione della pronuncia, la risoluzione precisava che non potevano essere accolte le istanze di rimborso parziale prodotte dai soggetti di sesso maschile che avessero un’età compresa tra i 50 e i 55 anni al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro.

 

Successivamente, sulla questione è tornata a pronunciarsi la Corte di Bruxelles che con l’ordinanza del 16 gennaio 2008 (cause riunite da C-128/07 a C-131/07) ha ulteriormente precisato che “... il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria”.

In virtù di quanto espresso dalla Corte Ue, l’Agenzia, con la circolare di oggi, ha chiarito che “... nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006.”

Pertanto, gli uffici dell’Agenzia sono stati invitati a riesaminare, caso per caso, le controversie pendenti in materia e, qualora ne ricorrano i presupposti, a provvedere, previa eventuale esecuzione del rimborso, all’abbandono del contenzioso.


Fonte: Agenzia Entrate

  Wed, 31 Dec 2008 16:10:00 +0100
L'Iva "per cassa" stata introdotta dal decreto legge anti-crisi 185/2008; la data fissata dall'Esecutivo per l'entrata in vigore il 1 gennaio 2009 e la validit di questo nuovo sistema sar testata nell'arco del triennio 2009-2011. La misura diretta a vantaggio delle piccole imprese, strutturalmente pi vulnerabili sul piano finanziario rispetto alle realt maggiori. Vista la mancanza ad oggi di un provvedimento attuativo, verosimile prevedere uno slittamento dell'operativit del nuovo sistema.